Da quest’anno l’Inps riconosce l’indennità di malattia anche ai pensionati che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente. La circolare diffusa dall’ente previdenziale spiega che gli interessati sono tenuti al pagamento dei contributi per la malattia e, quindi, hanno diritto, qualora malati, alla corrispondente prestazione economica. Ecco che cosa c’è da sapere.
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Come funziona l’indennità?
La circolare n.57 del 2025 spiega che: «Le vigenti disposizioni normative consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore. Fanno eccezione i titolari di pensione di inabilità», e continua: «Considerato l’attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia solo ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente; questo, in base alla nuova copertura assicurativa e sempre ché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista. Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa».
Come funziona per gli operai agricoli?
Per quanto concerne gli operai agricoli a tempo determinato, la circolare specifica che il diritto all’indennità di malattia termina alla scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi anagrafici, e quindi il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento: «Il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico – ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa – in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia».
Cosa succede a chi è iscritto alla Gestione separata Inps?
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps, la circolare evidenzia che: «La disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera dispone espressamente che tali prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico (cfr. le circolari n. 147 del 23 luglio 2001 e n. 76 del 16 aprile 2007). Conseguentemente, per tali soggetti non è richiesto il versamento dell’aliquota maggiorata, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di malattia/degenza ospedaliera».