In Ddl Collegato Lavoro è, in questi giorni, all’esame della decima Commissione del Senato. Il provvedimento, composto da 33 articoli e già approvato dalla Camera, cambierebbe alcuni aspetti nel mondo del lavoro che interessano lo smartworking, i licenziamenti, gli impieghi stagionali, il lavoro in somministrazione e quello che interessa le fasce più deboli, la cassa integrazione e l’apprendistato. Ecco che cosa potrebbe cambiare se il ddl fosse approvato così come è passato alla Camera.
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Cosa cambierebbe per i licenziamenti?
Nel ddl c’è l’allargamento delle maglie delle disposizioni in tema di licenziamenti rispetto a quanto stabilito dal Jobs Act. In particolare, l’articolo 19 del collegato al lavoro prevede la risoluzione del rapporto di lavoro imputabile alla volontà del lavoratore (dimissioni volontarie) nei casi in cui un’assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsioni contrattuali, per un periodo superiore a 15 giorni. L’opposizione non è d’accordo su questo punto, ritenendo che, in questo modo, si riaprano le porte alle “dimissioni in bianco”.
Lavoro in somministrazione e fasce deboli
Per quanto riguarda il lavoro in somministrazione, vengono esclusi dal limite quantitativo del 30% relativo alla somministrazione a tempo determinato i casi in cui questa coinvolga lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro, lavoratori stagionali e startup. Per chi lavora in fasce deboli non sarà più necessaria la causale per l’impiego di lavoratori che fanno parte di fasce deboli (svantaggiati o percettori di ammortizzatori sociali) salta il termine del 30 giugno 2025 per l’impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro e inviati in missione a termine presso l’azienda utilizzatrice. Viene anche concesso l’utilizzo delle risorse di Formatemp, destinate ai contratti a tempo indeterminato, anche per la formazione dei dipendenti a termine.
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Smarworking e stagionali
Riguardo lo smartworking, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare al ministero i nomi dei lavoratori inseriti nel lavoro agile e le date di inizio e fine del periodo di questa modalità entro cinque giorni dall’inizio. C’è anche un emendamento sul contratto ibrido, con cui si introduce la possibilità di assumere un lavoratore in modalità mista: in parte come dipendente e in parte a partita Iva. In quest’ultimo caso potrà beneficiare del regime forfettario.
Per gli stagionali si allarga la maglia, rientrando in questa definizione anche altre categorie che vanno oltre a quelle previste dal Dpr del 1963. Alcuni esempi sono le attività organizzate per affrontare intensificazioni della produzione in determinati periodi o alle esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come stabilito dai Ccnl.
La cassa integrazione e l’apprendistato
Viene anche introdotta la possibilità di lavorare durante la cassa integrazione: chi svolge attività subordinata o autonoma durante questo periodo, non avrà diritto al relativo trattamento per le giornate lavorate presso un datore diverso da quello che ha richiesto i trattamenti. Nel disegno di legge è inclusa anche la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca dopo il conseguimento della qualifica o del diploma. Il M5S riferisce di avere depositato 68 emendamenti a questo provvedimento, che reputa “sbagliato” perché “liberalizza i contratti di somministrazione e fa rientrare dalla finestra il fenomeno delle dimissioni in bianco.