Con la circolare 3/E, l’Agenzia delle Entrate puntualizza alcuni aspetti sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni per semplificarne l’applicazione. In particolare, specifica che dal primo gennaio 2025 gli eredi dispongono di un anno e 90 giorni dall’apertura della successione (ovvero dal decesso del proprietario dei beni) per calcolare e pagare le somme dovute, senza che sia più necessario attendere la liquidazione dell’imposta da parte dell’Agenzia, che si riserva il diritto di controllare la correttezza dei calcoli. Ecco quali sono le altre novità in campo.
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I termini sulle imposte per le successioni
Il termine di un anno e 90 giorni è stato calcolato sulla base della denuncia di successione, a partire dalla quale c’è un anno di tempo, dopo di che vengono concessi altri 90 giorni. L’Agenzia della Entrate porta alla luce un esempio pratico: se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027, calcolando i 90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione.
Come si calcola l’imposta?
Per calcolare l’imposta vigono diverse regole:
- per i beni ereditati a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (figli o genitori) si paga il 4%, con una franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario;
- se ereditano fratelli o sorelle l’aliquota sale al 6% e la franchigia scende a 100mila;
- a favore degli altri parenti, l’aliquota è il 6 per cento senza franchigia;
- per gli altri soggetti, si sale all’8%;
- Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta, c’è una franchigia di 1,5 milioni, indipendentemente dal gradi di parentela con il de cuius.
Btp e Buoni postali sono esenti mentre sugli immobili si pagano anche le imposte catastali e ipotecarie (100 euro se prima casa, 3% sul valore catastale rivalutata negli altri casi). Sempre per effetto del decreto 139, il trattamento fiscale dei beni donati è autonomo rispetto a quello dei beni ereditati. La circolare segnala anche come identificare l’agenzia territoriale competente in caso di successione: si tratta dell’ufficio nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto. se il defunto era residente all’estero, sarà l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia (e non più l’ufficio di Roma, come disposto nel testo previgente); infine, se l’ultima residenza non è nota, è l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma1.
Le sanzioni sulle imposte per le successioni
La circolare fa anche il punto sulle novità introdotte in materia di sanzioni relative alla denuncia di successione: l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240%); la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni sconta una sanzione del 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio mentre in precedenza era dal 60 al 120%. Per una dichiarazione infedele che comporta un’errata liquidazione dell’imposta, si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta dovuta e quella dichiarata (precedente dal 100% al 200%). Se infine, gli errori o le omissioni, non incidono sulla liquidazione delle imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro.