Nei giorni scorsi l’INPS ha pubblicato una circolare, la numero 54, con la quale illustra la procedura per la domanda del Reddito di libertà. Come si legge sul sito dell’Istituto, “il Reddito di Libertà è un contributo economico stabilito nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza”. Si tratta di una misura compatibile con altre forme di sostegno economico, come l’Assegno di inclusione.
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Come fare domanda per il Reddito di libertà
La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Qui è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Le donne che non hanno ricevuto il contributo a causa di insufficienza di budget possono ripresentare la loro domanda fino al 18 aprile. Le domande devono essere inoltrate tramite i Comuni, che daranno priorità a queste rispetto alle nuove richieste.
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.